Come disdire la propria assicurazione auto?

Una volta firmati, i contratti di assicurazione auto in Italia non si rinnovano più tacitamente ogni anno. Esistono inoltre alcuni casi in cui è possibile richiederne la cancellazione anticipata. Quali sono? Quali sono le misure da adottare? E se si stipula una polizza assicurativa online? Quali sono i cambiamenti apportati dal 2013? Tutte le risposte con ViaMichelin.
Come disdire la propria assicurazione auto?
©AntonioGuillem/iStock

Disdetta dell’assicurazione auto al termine del contratto

Sino al 2012 in Italia era in vigore un meccanismo automatico secondo il quale il contratto di assicurazione per le auto era rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che l’utente non facesse domanda di disdetta entro i 15 giorni antecedenti la scadenza. La necessità era spesso dimenticata dai conducenti, i quali si ritrovavano con l’assicurazione rinnovata, anche senza averlo davvero desiderato. Ciò era inoltre motivo di freno alla concorrenza. Il tacito rinnovo per l’assicurazione auto è stato sospeso dal D.L. 179/2012, a cui, in un secondo momento, si è aggiunta la legge 124/2017, che ha abolito il tacito rinnovo anche per le garanzie accessorie sottoscritte contestualmente alla RCA, ovvero, ad esempio, l’assicurazione contro infortuni, atti vandalici, furto e incendio. Se invece le garanzie vengono sottoscritte con un contratto distinto rispetto alla polizza di assicurazione auto, possono in alcuni casi ancora prevedere il rinnovo automatico. Oggi l’automobilista è di fatto libero di disdire il contratto con la propria assicurazione anche fino all’ultimo giorno utile, e senza dover inviare alla compagnia che si sta abbandonando alcuna comunicazione. Il passaggio ad una nuova compagnia certifica infatti l’allontanamento dalla precedente. È però importante che il nuovo contratto sia posto in vigore in tempi rapidi, anche se la garanzia di copertura assicurativa è in ogni caso estesa sino ai 15 giorni successivi alla risoluzione della polizza precedente. L’utente ha quindi un margine di tempo da sfruttare senza violare il Codice della Strada.

Disdetta del contratto anticipata

Esistono alcune eventualità per le quali l’utente ha facoltà di chiedere la rescissione anticipata del contratto, ovvero:

  • in caso di furto, vendita o rottamazione del veicolo
  • in caso di decesso del titolare della polizza

Per non dover sostenere costi, le opzioni di cui sopra devono essere attestate dai relativi documenti, da inviare alla compagnia assicurativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, email PEC, o appositi moduli presenti nei siti web delle compagnie stesse. Le alternative prevedono l’opportunità di trasferire la polizza in corso ad un nuovo veicolo con medesimo intestatario, oppure trasferire la titolarità al nuovo proprietario (in caso di vendita del mezzo), o semplicemente disdire la polizza, richiedendo il rimborso della parte residua e non goduta del premio assicurativo. Se invece la disdetta anticipata viene effettuata senza le motivazioni di cui sopra, la compagnia ha facoltà di esigere dall’utente il pagamento dei costi di recesso.

Diritto di ripensamento per assicurazioni stipulate online

Molti automobilisti ormai stipulano nuove polizze assicurative direttamente tramite internet, con pochi clic. La normativa indica che le assicurazioni online siano equiparate ai contratti a distanza, per i quali è prevista la facoltà di ripensamento, da sfruttare entro il termine massimo di 14 giorni dalla stipula del contratto o dalla ricezione del fascicolo informativo relativo al prodotto. Solitamente è la compagnia stessa a mettere a disposizione sul proprio sito web le indicazioni specifiche per procedere in tal senso.